L’assegno di mantenimento in favore dei figli è un contributo di natura economica che non si limita a garantire le spese essenziali per la sopravvivenza dei figli (vitto e alloggio, salute e istruzione) ma riguarda anche tutte quelle necessarie alla vita di relazione, allo svago, allo sport e così via.
I genitori sono obbligati a mantenere i figli fin dalla loro nascita e sino a che gli stessi raggiungano l’indipendenza economica, contribuendo, in proporzione al proprio reddito, al loro sostentamento e alle spese sostenute nel loro interesse.
L’obbligo sussiste non soltanto per i figli nati nel matrimonio ma anche per quelli nati al di fuori del matrimonio e permane in capo ai genitori anche laddove i medesimi si separino o divorzino o decidano di interrompere la loro relazione o convivenza.
Il genitore, inoltre, non può sottrarsi a tale obbligo nemmeno nel caso che sia dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Il contributo che il genitore non collocatario (cioè quello che non vive prevalentemente coi figli) è tenuto a versare è di due tipi:
- Contributo per il mantenimento ordinario: si tratta di una somma forfettizzata – rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat – da versare periodicamente e volta a coprire tutte le spese per i bisogni quotidiani della prole;
- Contributo per le spese straordinarie: in tale categoria sono ricomprese le spese relative alle esigenze occasionali, imprevedibili e imponderabili (quindi non calcolabili in anticipo), di norma di rilevante valore economico. Queste ultime sono ripartite tra i due genitori, di norma al 50% ciascuno (salvo diversa determinazione del giudice).
Quando i genitori non trovano una intesa sull’ammontare del contributo al mantenimento, questo viene stabilito dal giudice, il quale determinerà l’importo tenendo conto dei seguenti parametri:
- le attuali esigenze del figlio,
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore,
- le risorse economiche di entrambi i genitori,
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno di mantenimento in favore dei figli non è però immutabile nel tempo e non ha carattere di definitività e per tale motivo, al variare di determinate condizioni, potrebbe essere oggetto di revisione, sia in aumento che in diminuzione, o addirittura di revoca.
Si pensi, ad esempio, o al genitore obbligato che crea un nuovo nucleo familiare o che perde il proprio lavoro, o ai figli che raggiungono l’indipendenza economica, e quindi sono perfettamente in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita.
Per ottenere la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, quindi, il genitore che ne ha interesse dovrà dimostrare il sopraggiungere di nuove circostanze che ne giustifichino la revisione, come ad esempio, il peggioramento delle sue condizioni economiche o la perdita del posto di lavoro, o la creazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di un altro figlio.
Il genitore obbligato può giustificare la richiesta di revoca del contributo al mantenimento anche nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia interrotto gli studi e non si impegni nella ricerca di un lavoro.
In ogni caso, è importante sottolineare che il sopravvenire di nuove circostanze non consente di modificare o interrompere di propria iniziativa e automaticamente il pagamento del contributo al mantenimento in favore dei figli, posto che la revisione o la revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli, avendo ad oggetto un diritto indisponibile, deve essere sempre disposta dal giudice.