A uno o entrambi i coniugi che abbiano ottenuto un provvedimento di separazione o di divorzio (sia a seguito di un accordo congiunto, sia a seguito di una causa) è consentito chiedere al giudice di modificare o revocare le condizioni in esso contenute.
La richiesta di modifica o revoca di questi provvedimenti dipende, tuttavia, da alcune condizioni:
– devono sussistere giustificati motivi;
– che tali giustificati motivi siano sopravvenuti rispetto all’iniziale provvedimento di separazione/divorzio e che costituiscano fatti nuovi e non preesistenti alla separazione;
– che il provvedimento con cui il giudice ha pronunciato la separazione/divorzio sia divenuto definitivo, ossia non sia più impugnabile dalle parti.
In presenza di tali presupposti, la domanda di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio può essere formulata in ogni tempo.