La rivalutazione Istat dell’assegno di mantenimento rappresenta un vero e proprio obbligo per il coniuge o per il genitore che deve provvedere al versamento dell’assegno, previsto dall’art. 5, comma 7 della legge sul divorzio (L. 898/1970) e, per quanto non sia normativamente previsto, la Corte di Cassazione, con ripetute pronunce, ha ritenuto che la stessa norma sia applicabile anche in sede di separazione.
La sua funzione è quella di adeguare il valore dell’assegno dovuto al coniuge o al genitore economicamente più debole o ai figli all’aumento (o alla diminuzione) del costo medio della vita registrato dall’Istat.
Col passare del tempo, infatti, l’inevitabile svalutazione della moneta determina una consistente perdita di potere d’acquisto dell’assegno, ed è per questo motivo che la legge prevede un adeguamento annuale automatico, operato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI).
La rivalutazione Istat dell’assegno di mantenimento opera in maniera automatica e si applica anche quando non sia stato pattuito dai coniugi in sede di accordo o non sia stato espressamente disposto dal Giudice con la sentenza di separazione o di divorzio.
Solo in caso di evidente iniquità il Giudice potrebbe decidere di escludere l’adeguamento Istat ma, in tal caso, deve essere data specifica motivazione nella sentenza di separazione o di divorzio.
La persona tenuta al pagamento ha, quindi, l’obbligo di aggiornare l’assegno senza che sia necessario che la controparte ne faccia richiesta.
Ma cosa succede se il coniuge/genitore tenuto al pagamento non provvede ad aggiornare autonomamente l’importo dovuto a titolo di assegno?
Spesso accade, infatti, che chi è tenuto a versare l’assegno di mantenimento si limiti a pagare, nel corso degli anni, l’importo disposto in sede di separazione o di divorzio, senza calcolarne l’annuale aggiornamento Istat.
In caso di omessa rivalutazione dell’assegno di mantenimento spettante al coniuge e ai figli in caso di separazione o di divorzio, il beneficiario ha diritto a pretendere gli arretrati e gli interessi maturati sulle somme non versate relativamente ai 5 anni precedenti.
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