La separazione personale dei coniugi può essere di due tipi, consensuale o giudiziale, a seconda che i coniugi trovino o meno un accordo sulle condizioni personali, patrimoniali e relative all’affidamento dei figli.

La separazione giudiziale presuppone uno stato di conflitto che, ove le parti non raggiungano un accordo, trova composizione nella sentenza del giudice. Dunque, l’unico modo per procedere a una separazione giudiziale è la causa in Tribunale. 

La separazione consensuale, invece, presuppone l’incontro della volontà dei coniugi. Essa pertanto può avvenire in tre forme diverse:

  • con il deposito di un ricorso congiunto in Tribunale che ratificherà l’accordo di separazione. Le parti possono essere assistite anche da un solo avvocato.
  • con una richiesta presentata all’Ufficio Anagrafe del Comune. Si può ricorrere a tale procedura solo se non ci sono patti di trasferimento di beni (mobili o immobili) e se la coppia non ha figli minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti.
  • con la firma di un accordo dinanzi agli avvocati dei due coniugi (cosiddetta Negoziazione Assistita). 

Il divorzio è disciplinato dalla L. n. 898/1970 e dalle successive modificazioni ed è l’istituto giuridico che consente lo scioglimento del vincolo matrimoniale, se contratto civilmente, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se religioso.